Ciò che possiamo licenziare

giovedì 22 gennaio 2015

Indennità disoccupazione co.co.pro: se non te la paghi non ce l’hai.

Chi ha pensato all’indennità una tantum per i collaboratori a progetto era una fine umorista. D’altra parte la Fornero rise fino alle lacrime quando pronunciò la parola sacrifici. L’ironia richiede sempre un pizzico di sadismo: le cinque condizioni per avere l’assegno lo dimostrano. Solo chi lavora può ottenere l’assegno una tantum.

Con la legge 92/2012 il governo Monti e la Fornero, per gli amici la cenerentola del Canavese, decisero di istituire l’indennità una tantum per i contratti a progetto. Titolo astruso che fu poi tradotto e vissuto come l’indennità di disoccupazione per i co.co.pro.  I più pensarono che in fondo, ma molto infondo, anche Monti e la Foprnero avessero un cuore. Idea balzana. Covavano entrambi in cuor loro la perfidia dei fini umoristi. Molti ricorderanno come la Fornero rise fino alle lacrime nel pronunciare la parola «sacrifici». E ancor di più deve essersi scompisciata quando ha messo a punto questo provvedimento. Solo che in questa occasione lo fece in strettissimo privato.

Questa legge è stata congegnata con lo stesso spirito del contadino che per far camminare l’asino gli tiene davanti al muso una carota che non potrà mai raggiungere. Gli umoristi sono sempre un po’ sadici. I requisiti per ottenere l’indennità sono un percorso di guerra pieno di trabocchetti che neppure il soldato Jane riuscirebbe a superare. E piacerebbe vedere la Fornero nei panni del soldato Jane.

Andando con ordine. Per avere diritto all’indennità occorre soddisfare cinque  semplici requisiti, tratti, anche nell'ordine da www.lavoro.gov.it:
1. Aver operato in regime di monocommittenza nell’anno precedente a quello della richiesta
2. Aver guadagnato nell’anno precedente un reddito fiscalmente imponibile inferiore a 20.000,00€
3. Avere un contributo mensile nell’anno della richiesta
4. Avere almeno due mesi di disoccupazione nell’anno precedente a quello della richiesta
5. Avere almeno 3 mensilità (saranno 4 nel 2015) di contribuzione nell’anno precedente a quello della richiesta.
Gli ingenui dando una scorsa a queste righette diranno: «Beh  che ci vuole: semplice.» Già. Semplice. Semplice non riuscire a soddisfare i cinque requisiti in contemporanea.

Evvai con gli esempi.
Se il richiedente, causa crisi imperante, come quasi tutti i contratti a progetto - quasi tutti per non voler essere assolutisti e dire tutti – ballonzola da una società all’altra per sbarcare il lunario non ha diritto a questa indennità. Pure se ha lavorato solo sei mesi in un anno: tre mesi più tre mesi. Monocommittenza è la parola chiave. Quindi non è un disoccupato degno di aiuto.
Se invece il co.co.pro di cui sopra, nell’anno precedente la richiesta ha lavorato per dieci mesi, da gennaio a ottobre, per dire, nella stessa azienda, con un reddito inferiore ai 20.000€ ma nell’anno in cui presenta la domanda non ha lavorato per almeno un mese vedrà la sua domanda respinta. Se poi ha lavorato da febbraio a novembre e nell’anno successivo ha ripreso a gennaio che succede? Niente. Non avrà il sussidio: i due mesi di disoccupazione non sono continuativi. E se invece nell’anno precedente ha lavorato per una sola azienda (monocommittenza ok)  per tre mesi, si ipotizza da gennaio a marzo (codicillo n.4 ok) ed ovviamente è stato entro i limiti di reddito (punto 2 ok) e, per sua sventura, non ha trovata altra occupazione da aprile a dicembre (due mesi di disoccupazione continuativa ok) che succede?  Nulla: se nell’anno in cui fa richiesta non ha lavorato almeno un mese. Anche lui è un disoccupato non meritevole di aiuto.

Però non bisogna farsi abbattere. C’è un caso in cui ce la si può fare e nella sua diabolicità testimonia anche della grullaggine (per non dire altro) di chi ha scritto la norma.
Il co.co.pro. ha lavorato nell’anno precedente (ipotizioamo 2014) per una sola azienda (punto 1 ok) , ha un reddito di 18.000€ lordi (punto 2 ok) nell’anno della richiesta (2015) sta lavorando (punto 3 ok), nell’anno antecedente (2014) è stato disoccupato nei mesi di gennaio e febbraio (punto 4 ok), nello stesso periodo (2014) ha lavorato da marzo a dicembre (punto 5 ok).  Bene questo co.co.pro. che è un occupato, perché l’azienda che lo ha assunto nel marzo 2014 continua a farlo lavorare anche nell’anno 2015, ha diritto all’indennità di disoccupazione una tantum. Ebbrava Fornero.
In altre parole si può avere l’indennità di disoccupazione solo si è occupati. Se questa non fa ridere, cosa può far ridere?

Se la Fornero avesse gestito il codice Enigma quel cervello di Alan Turing non ce l’avrebbe mai fatta a decodificarlo. Ebbrava Fornero.

C’è un proverbio veneto che recita: sghei chiama sghei, m…. chiama m…. Come sono saggi i proverbi.

Nessun commento:

Posta un commento